La visita

 

dietista visita

Il mio metodo di lavoro consiste principalmente nell’elaborazione di uno schema di dieta personalizzato. L’obiettivo è di indagare le abitudini alimentari e di vita del paziente e proporre un cambiamento il più vicino possibile al proprio modo di comportarsi e alle proprie esigenze.

Al tal proposito l’obiettivo della terapia dietetica e la scelta degli alimenti sono concordati con il paziente, con lo scopo di non creare ostacoli e di favorire l’adesione al percorso terapeutico. La dieta è quindi mediata tra le necessità fisiologiche ed eventualmente patologiche della persona e, per quanto sia possibile, le sue volontà.

Il piano dietetico è elaborato principalmente in funzione dell’abituale giornata alimentare del paziente, degli impegni lavorativi e delle abitudini di vita ed è revisionato regolarmente, con lo scopo di forgiare un cambiamento meno rigido e graduale.

 

Per la prima visita è necessario portare:

  • Eventuali referti medici, esami del sangue recenti (massimo 12 mesi).
  • Richiesta del medico su carta bianca che attesti la patologia o il disturbo presente e la mancanza di controindicazioni alla terapia dietetica, con la seguente dicitura:

“Si richiede consulenza dietistica o dietoterapia ed educazione alimentare per (indicare la patologia o la motivazione)”.

Qualora questi documenti non dovessero esser disponibili per la prima visita, il dietista darà le indicazioni adatte e indicherà le motivazioni riguardanti la necessità di poter avere a disposizione gli esami del sangue e, se necessario, la prescrizione del medico.

Le prestazioni rese da dietisti (operatori tecnico sanitari di cui al Decreto del Ministero della Sanità 14.9.94) danno diritto a detrazione del 19% ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR in relazione alle spese sanitarie, a condizione che le stesse siano prescritte da un medico. Ai fini della detrazione le spese devono essere documentate da fattura emessa dal dietista e da prescrizione medica. 

La consulenza professionale rientra tra le prestazioni sanitarie esenti da IVA così come recita l’Art. 1 del DM Sanità 17/05/2002 e quindi rientrati nelle esenzioni previste dall’Art. 10 del DPR n. 633 del 26/10/1972 e successive modificazioni.

 

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